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Il regolamento della nostra biblioteca
Gestione
La gestione della biblioteca per la classificazione e la catalogazione delle opere già esistenti e per l’aggiornamento del patrimonio librario e multimediale è affidato al Docente Coordinatore dei servizi di Biblioteca. Quest’ultimo, con la collaborazione di altri docenti dell’Istituto, apre la biblioteca al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti ad inizio anno scolastico secondo le norme dettate dal Regolamento di Istituto (art. 15 titolo terzo).
L’acquisto di nuovi libri per la biblioteca e la eventuale predisposizione per l’accesso a banche dati on-line, è deliberata dal Consiglio di Istituto, viste le proposte dei docenti e del Docente Coordinatore dei servizi di Biblioteca (art. 16 titolo terzo del Regolamento di Istituto).
Il Consiglio di istituto delibera, inoltre, l’acquisizione di tutto il materiale (computer e software) utile ad una migliore fruizione della biblioteca.
Utilizzo
Il materiale presente in biblioteca è a disposizione di tutto il personale della scuola: allievi, personale docente e non docente. Un’eventuale fruizione aperta a persone esterne rispetto all’istituto è subordinata a delibera del Consiglio di Istituto.
Gli utenti possono accedere alle biblioteche, per prestiti, negli orari stabiliti.
Al di fuori dell’orario di apertura, è consentito l’accesso in biblioteca a gruppi classe, guidati da un docente responsabile, per attività di consultazione, ricerca bibliografica, utilizzo di Internet, lettura e studio.
Inoltre, il docente responsabile è disponibile, compatibilmente con gli impegni istituzionali, a seguire gruppi di allievi nella ricerca di materiale monografico e di informazioni in Internet, nella realizzazione di relazioni o tesine d’esame e nella preparazione di percorsi di recupero.
Prestiti
Gli utenti possono consultare e prendere in prestito i documenti in numero massimo di quattro e per un periodo non superiore ai quindici giorni.
Alla scadenza, su richiesta motivata dell’utente, è possibile rinnovare il prestito per altri quindici giorni.
L’utente che riceve in prestito un volume o un’opera ne è responsabile; un eventuale smarrimento e/o danneggiamento comporta il risarcimento del valore dell’opera (art. 47 titolo settimo del Regolamento di Istituto).
Per le opere che non possono essere portate fuori dai locali della biblioteca si forniscono riproduzioni ai sensi della legge n.633 del 22 aprile 1941 testo coordinato e integrato con le modifiche apportate dalla legge n.248 del 28 agosto 2000 (il numero di pagine non deve superare il 15% dell’intero volume).
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